(all. 3 - art. 1)
    Il  comune  di UDINE ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  i  motivi indicati in premessa, l'aliquota
I.C.I. per il 2002 in base ai seguenti valori percentuali:
    a) 4,5 per mille:
      1)  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
ed  occupate  dal  soggetto  passivo,  proprietario,  usufruttuario o
titolare  del  diritto  di abitazione, nonche' per quelle concesse in
uso  gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo
grado.
      2)  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci   assegnatari,   nonche'   gli  alloggi  regolarmente  assegnati
dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari);
      3)  a  favore  dei possessori di immobili ad uso abitazione che
vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla
base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998,  n.  431.  Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i
contribuenti  interessati  dovranno  comunicare  all'ufficio  I.C.I.,
tramite  apposito  modello  messo  a disposizione dal comune ed entro
novanta  giorni  dalla  registrazione  fiscale  della  locazione, gli
estremi  dell'atto,  nonche'  la  data  di  inizio  e  cessazione del
contratto  di  locazione  concordata,  allegando  anche  un esemplare
dell'atto  stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione
entro   il  termine  suindicato  determina  la  perdita  del  diritto
all'applicazione  dell'aliquota  agevolata  per  l'anno  in corso. Il
beneficio  dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a
quello  di  presentazione della comunicazione e fino al termine della
locazione.  In  caso  di  proroga  il  contribuente  sara'  tenuto  a
segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;
      4)  a  favore  dei  possessori  dell'unica  unita' immobiliare,
temporaneamente   non  utilizzata  da  destinare  ad  uso  abitazione
principale entro un anno dalla data di acquisti l'eventuale possesso,
anche  parziale, di altri fabbricati in questo comune oppure in altri
comuni  del  territorio  nazionale, comporta la perdita del beneficio
dell'aliquota  agevolata  e  l'applicazione  dell'aliquota  del 7 per
mille.
    Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le
pertinenze  e  gli  accessori  all'abitazione  principale,  ai  sensi
dell'art. 16   del   vigente  regolamento  comunale  sull'I.C.I.,  ad
esclusione  di  quelle  asservite  alle  unita'  abitative  di cui al
precedente  punto  1., lettera a), numero 3), per le quali si applica
l'aliquota ordinaria del 5 per mille.
    Le  abitazioni  concesse  in comodato gratuito a parenti entro il
secondo  grado  di  cui  al  punto 1., lettera a), numero 1), restano
escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori
detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5
e 6, del vigente regolamento I.C.I. Il presupposto per l'applicazione
dell'aliquota   agevolata   e'   che  il  parente,  il  quale  occupa
l'immobile,  vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che
l'immobile  stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri
soggetti  oppure  concesso  parzialmente  in  locazione a terzi. Tali
circostanze  comportano  la decadenza dell'applicazione dell'aliquota
agevolata per l'intero anno di riferimento.
    Al  fine  di  ottenere  il  beneficio dell'aliquota agevolata, il
contribuente  deve  comunicare  al servizio tributi del comune, entro
novanta  giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di
comodato  fiscalmente  registrato  ovvero, qualora mancante, produrre
allo   stesso   servizio   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  445/2000  nella  quale  si  attesti l'esatta condizione abitativa
dell'unita'   immobiliare,  con  relative  pertinenze,  destinata  al
parente di cui sopra.
    La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta
documentazione,    entro    il    termine    suddetto,    utilizzando
preferibilmente  gli appositi modelli del comune, comporta la perdita
della  concessione  dell'aliquota  agevolata  per  l'anno  in corso e
l'applicazione   dell'aliquota   relativa   alle  abitazioni  locate.
L'aliquota  del  4,5  per  mille  sara'  invece  applicabile  solo  a
decorrere  dall'anno  successivo  alla  comunicazione o presentazione
della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in
cui si verifica detta situazione abitativa;
      b) 6  per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non
rientranti  nel  caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3),
locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento
dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato;
      c) 7  per  mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che
risultino  non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi
(a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo).
    Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale
"A"  (escluso  1  "A/10"ยบ)  venga adibita ad uso diverso da quello di
abitazione   (esempio:  studio  privato,  ufficio  professionale  e/o
commerciale),  l'immobile  viene  assoggettato all'aliquota del 7 per
mille.  Affinche'  si  possa  applicare  l'aliquota  ordinaria (5 per
mille),  e'  necessario  che  vi  sia coincidenza fra destinazione ed
attivita' esercitata;
      d) 5  per  mille  per  i  restanti  fabbricati,  per  i terreni
agricoli  e  per  le  aree  fabbricabili; alla medesima aliquota sono
assoggettati  i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione
o  alle  societa'  immobiliari  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o
prevalente  dell'attivita'  esercitata la costruzione e l'alienazione
di  immobili,  relativamente  ai fabbricati realizzati esclusivamente
per la vendita e non venduti.
    Qualora  i  suddetti  fabbricati  cessino  di  appartenere a tale
fattispecie   ("beni   merce")  e  risultino  quindi  nel  patrimonio
dell'impresa  o  societa'  immobiliare,  esclusivamente per le unita'
immobiliari  ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota
del  6  per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5
per  mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per
mille  qualora  risultino  sfitte  o  rimangano  a  disposizione  del
soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare).
    Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno
per    oggetto    esclusivo    dell'attivita'    la    gestione   e/o
l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le
aliquote  diversificate  a seconda della tipologia e della situazione
oggettiva  degli  immobili. La misura delle aliquote di cui punti a),
b),  c)  e  d)  deve essere applicata in base alla quota di possesso,
limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante il quale sussistono le
suddette condizioni;
di   approvare   le maggiori   detrazioni   d'imposta   a   beneficio
dell'abitazione  principale,  eccedenti l'importo di L. 200.000 (Euro
103,29) stabilite dalla legge, nella misura:
    (omissis), di  applicare,  in luogo della detrazione ordinaria di
L. 200.000, pari ad Euro 103,29, per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione    principale    spettante   al   soggetto   passivo,   le
seguenti maggiori   detrazioni   limitatamente   alle   sottoelencate
categorie:
      1)   detrazione   fino   a  L.  500.000,  pari  ad  Euro 258,23
(dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, si detraggono, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  L. 500.000,  pari ad Euro 258,23, rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione) a
favore di:
        a) persone   anziane  o  disabili,  possessori  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo
permanente  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a condizione che
l'abitazione  stessa  non  risulti  locata  o  concessa  in  comodato
gratuito  ad  altre  persone.  Per  poter ottenere il beneficio della
suddetta   detrazione   d'imposta,   devono  sussistere  le  seguenti
condizioni:
        possesso   di   una   sola  unita'  immobiliare  (nell'ambito
dell'intero  territorio  nazionale)  adibita ad abitazione principale
con   relative   pertinenze   e/o  accessori  dell'abitazione  stessa
(autorimessa,  posto  macchina,  ripostiglio, cantina, soffitta), con
esclusione  delle  abitazioni di lusso classificate in categoria A/1,
nonche'  di  altri  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  e/o aree
fabbricabili;
          acquisizione  della residenza presso l'istituto di ricovero
o sanitario a seguito di ricovero permanente;
          che  l'abitazione  principale non risulti locata o concessa
in comodato gratuito ad altre persone;
        b) contribuenti  che  versino  in situazioni di grave disagio
economico-sociale,   con  riferimento  al  minimo  vitale  pari  alla
pensione minima mensile I.N.P.S. di L. 740.350 (pari ad Euro 382,36),
quali  componenti  di  un nucleo familiare che disponga di un reddito
complessivo  lordo  ai  fini  I.R.P.E.F.  per l'anno 2001, escluso il
reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a:
          L.  9.625.000  pari  ad  Euro  4.970,90  per  nucleo  di un
componente;
          L.  16.042.000  pari  ad  Euro  8285,00  per  nucleo di due
componenti;
          L.  21.336.000  pari  ad  Euro  11.019,12 per nucleo di tre
componenti;
          L.  26.148,000 pari ad Euro 13.504,32 per nucleo di quattro
componenti;
    L.  30.480.000  pari  ad  Euro  15.741,61  per  nucleo  di cinque
componenti;
    L.   34.650.000   pari  ad  Euro  17.895,23  per  nucleo  di  sei
componenti;
    L.  38.500.000  pari  ad  Euro  19.883,59  per  nucleo  di  sette
componenti ed oltre.
    Per   poter  ottenere  il  beneficio  della  suddetta  detrazione
d'imposta   il   contribuente  deve  essere  possessore,  nell'ambito
dell'intero  territorio  nazionale,  di  una  sola unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale  con  relative  pertinenze  e/o
accessori   dell'abitazione   stessa  (autorimessa,  posto  macchina,
ripostiglio,  cantina,  soffitta), con esclusione delle abitazioni di
lusso  classificate  in  categoria  A/1;  le  eventuali  proprieta' o
comproprieta'  di  altri  immobili  ostano  pertanto all'applicazione
della suddetta detrazione;
      2)   detrazione   fino  a  L.  400.000,  pari  ad  Euro  206,58
(dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, si detraggono, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  L. 400.000  (pari ad Euro 206,58) rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione) a
favore  dei  contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge
n.  104/1992)  nonche'  ai nuclei familiari con presenza di persona o
persone  portatrici  di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i
cui  componenti  dispongano  di  un reddito complessivo lordo ai fini
I.R.PE.F.   per  l'anno  2001,  escluso  il  reddito  dell'abitazione
principale ed accessori e l'indennita' di accompagnamento, ricompreso
nei seguenti limiti:
        da    L.    9.625.001   (Euro 4.970,90)   a   L.   13.956.000
(Euro 7.207,67) per nucleo di un componente;
        da    L.    16.042.001    (Euro 8.285,00)   a   L. 23.261.000
(Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti;
        da    L. 21.336.001    (Euro 11.019,12)    a    L. 30.937.000
(Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti;
        da    L. 26.148.001    (Euro 13.504,32)    a    L. 37.915.000
(Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti;
        da    L. 30.480.001    (Euro 15.741,61)    a    L. 44.196.000
(Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti;
        da    L. 34.650.001    (Euro 17.895,23)    a    L. 50.242.000
(Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti;
        da    L. 38.500.001    (Euro 19.883,59)    a    L. 55.825.000
(Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre.
    Per   poter  ottenere  il  beneficio  della  suddetta  detrazione
d'imposta   il   contribuente  deve  essere  possessore,  nell'ambito
dell'intero  territorio  nazionale,  di  una  sola unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale  con  relative  pertinenze  e/o
accessori   dell'abitazione   stessa  (autorimessa,  posto  macchina,
ripostiglio,  cantina,  soffitta), con esclusione delle abitazioni di
lusso  classificate  in  categoria  A/1;  le  eventuali  proprieta' o
comproprieta'  di  altri  immobili  ostano  pertanto all'applicazione
della suddetta detrazione;
      3)   detrazione   fino   a  L.  300.000,  pari  ad  Euro 154,94
(dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, si detraggono, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  L. 300.000  (pari  a Euro 154,94) rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione) a
favore  dei  contribuenti  il  cui  nucleo  familiare  disponga di un
reddito   complessivo  lordo  ai  fini  I.R.P.E.F.  per  l'anno  2001
ricompreso nei seguenti limiti:
        da    L.    9.625.001   (Euro 4.970,90)   a   L.   13.956.000
(Euro 7.207,67) per nucleo di un componente;
        da    L.    16.042.001    (Euro 8.285,00)   a   L. 23.261.000
(Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti;
        da    L. 21.336.001    (Euro 11.019,12)    a    L. 30.937.000
(Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti;
        da    L. 26.148.001    (Euro 13.504,32)    a    L. 37.915.000
(Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti;
        da    L. 30.480.001    (Euro 15.741,61)    a    L. 44.196.000
(Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti;
        da    L. 34.650.001    (Euro 17.895,23)    a    L. 50.242.000
(Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti;
        da    L. 38.500.001    (Euro 19.883,59)    a    L. 55.825.000
(Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre.
    Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il
contribuente   deve   essere   possessore,   nell'ambito  dell'intero
territorio  nazionale,  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad
abitazione   principale   con   relative   pertinenze  e/o  accessori
dell'abitazione  stessa  (autorimessa,  posto  macchina, ripostiglio,
cantina,   soffitta),   con  esclusione  delle  abitazioni  di  lusso
classificate   in   categoria   A/1;   le   eventuali   proprieta'  o
comproprieta'  di  altri  immobili  ostano  pertanto all'applicazione
della suddetta detrazione.
    Le  attestazioni riguardanti i requisiti delle succitate maggiori
detrazioni  devono  essere rese, mediante autocertificazione ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 entro il
31 luglio  dell'anno  di riferimento; se l'immobile e' acquisito dopo
tale  data,  l'attestazione dovra' essere presentata entro il termine
del  versamento  a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i
suddetti termini non saranno favorevolmente accolte.
    (Omissis).
02X04437
    Il  comune  di  VACCARIZZO  ALBANESE  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille,  con  la  detrazione  di  Euro 103,29 per ciascuna unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X04438
    Il  comune di VALGREGHENTINO (provincia di Lecco) ha adottato, il
29   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Abitazione principale 5 per mille;
    Aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    Aree edificabili 6,5 per mille;
    Altri fabbricati affittati 6.5 per mille;
    Altri fabbricati sfitti 7 per mille;
      a) per l'abitazione principale (non necessariamente funica) nel
caso  la  relativa rendita catastale non superi Euro 774,69 (compreso
l'eventuale  box)  e'  ammessa  la  detrazione di Euro 154,937 previa
sottoscrizione  di una dichiarazione resa su carta libera entro e non
oltre il 30 giugno 2002.
      b) Le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito,  con  scrittura
privata,  a  parenti  in linea retta entro il secondo grado, ai sensi
degli   artt.  74,  75,  76  c.c.  sono  equiparate  alle  abitazioni
principali  se  nelle  stesse il parente in questione ha stabilito la
propria residenza. A queste abitazioni e' applicata la detrazione per
le   abitazioni   principali.   Le   condizioni   per  ottenere  tale
agevolazione devono sussistere al 1o gennaio 2002 e la richiesta deve
essere  presentata  al  Comune  entro  il  30 giugno 2002. Qualora la
situazione risulti immutata la richiesta non va ripresentata.
      e) Nel  caso  la  rendita  catastale dell'abitazione principale
superi  l'importo  di  Euro  774,69  e' ammessa la detrazione di Euro
103.291.
      d) Sono  escluse  dall'agevolazione  di  cui  al  punto  a)  le
abitazioni principali classificate nella categoria A8 (ville).
      e) Per   altri   fabbricati   si   intendono  tutte  le  unita'
immobiliari possedute non adibite ad abitazione principale.
      f) Sono  esonerati dal pagamenti I.C.I. i terreni agricoli solo
se  adibiti  all'esercizio dell'attivita' indicata dall'art. 2135 del
Codice  Civile  (attivita'  diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse).
    (Omissis).
02X04439
    Il  comune  di  VALLEPIETRA  (provincia  di  Roma) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
I.C.I.,  istituita  con  d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni;
di   confermare,   altresi',   per  l'anno  2002  la  detrazione  per
l'abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04440
    Il  comune  di  VALLEVE  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in questo comune nella misura
unica del 6,5 per mille;
2.   di  determinare  l'aumento  della  detrazione  per  l'abitazione
principale a Euro 155.00.
    (Omissis).
02X04441
    Il  comune  di  VALLINFREDA  (provincia  di Roma) ha adottato, il
12 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
per   l'anno   2002   la   seguente   determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
    abitazione  principale  del  soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per
mille;
    altri fabbricati aliquota 6 per mille;
    applicazione  della  aliquota  nella misura del 4,5 per mille per
anziani  di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati,
aventi  in  proprieta'  la  sola  abitazione principale ed un reddito
familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non
superiore a L. 20.000.000 se coniugati;
    deduzione su abitazione principale L. 200.000;
    riduzione  del  50%  dell'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.
E' considerata abitazione principale:
    a)   l'unita'   immobiliare   utilizzata   dal  soggetto  passivo
d'imposta;
    b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscano la residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizioni  che la stessa non
risulta locata.
    (Omissis).
02X04442
    Il  comune  di  VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, le aliquote dell'I.C.I. nella
misura  gia'  determinata  per  l'anno 2001 e corrispondente al 5 per
mille;
2.  di  confermare  la  detrazione annua per l'abitazione principale,
nella misura dei Euro 104,00;
3.  di  dare  atto  che,  con  decorrenza  1o gennaio 2001, il comune
riscuote  direttamente  l'imposta  con  versamento  diretto sul conto
corrente  postale  n.  26740217  intestato  a:  comune  di Valvestino
servizio di tesoreria I.C.I. - 25080 Valvestino (Brescia).
    (Omissis).
02X04443
    Il  comune  di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato il
19   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  d'imposta  2002 l'aliquota da applicarsi
sugli   immobili   ubicati   nel   comune   di   Varano  Borghi  come
sottoriportate:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    abitazioni non locate 7 per mille;
    aree edificabili ed altri immobili 7 per mille.
    (Omissis).
02X04444
    Il  comune  di  VARISELLA  (provincia  di  Torino) ha adottato le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare ai sensi del primo comma dell'art. 6 del d.lgs. 30
dicembre  1992,  n.  504,  modificato  dall'art.  53  della  legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 55, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  l'ammontare della detrazione da applicarsi
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, nella misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04445
    Il  comune  di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura
del  6,5  per  mille con applicazione della detrazione per abitazione
principale di Euro 103,29 (L. 200.000). Di incaricare il responsabile
del  servizio  di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita
per   l'anno   2002   al  concessionario  della  riscossione  (presso
Cariverona  Banca  S.p.A.)  e  di  richiedere  la  pubblicazione  per
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  dispositivo della presente
deliberazione.
    (Omissis).
02X04446
    Il  comune  di  VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da
applicarsi  ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2002;
2.  di  determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  nonche' per quella dei familiari (parenti in
linea  retta  fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai
quali  lo  stesso  abbia  concesso  l'immobile  in  uso  gratuito, si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).
02X04447
    Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2001  nella  misura  del 5.3 per mille per tutti gli immobili
(prime  abitazioni,  abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone
libero   o   convenzionato,   pertinenze,   altri   fabbricati,  aree
fabbricati, terreni agricoli);
2.  di  fissare  la  misura  della  detrazione  per  prima abitazione
nell'importo  di Euro 104,00 (L. 201.000) annue rapportate al periodo
di possessso nell'anno 2002.
    (Omissis).
02X04448
    Il  comune  di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  cosi'  come applicate per l'anno 2001 qui di seguito
indicate:
    aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
    aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale:
2.  di  confermare  Euro  103,2915  l'importo  della  detrazione  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.  di  confermare  le  agevolazioni  relative  alle pertinenze delle
abitazioni  principali  gia'  stabilite  dal regolamento comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.  approvato con atto consiliare n. 91/98 e
n. 3/99 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni:
    agli  effetti  dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta  comunale  sugli immobili ex art. 59, comma 1 lettera d), del
decreto   legislativo   446/97,   si   considerano  parte  integrante
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente,
le  cantine,  i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione
che  vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale
e  l'utilizzo  della  pertinenza  avvenga da parte del proprietario o
titolare del diritto reale di godimento.
    e'  considerata  abitazione  principale  per  espressa previsione
legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede
a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o  in  qualita'  di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano
abitualmente,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 43 del Codice
Civile;  l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta'
indivisa,  adibita  a  dimora abituale come sopra indicato, del socio
assegnatario;   l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'istituto
autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio
del  comune  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che
non nsulti locata.
    ai  fini  dell'aliquota  ridotta  e/o della detrazione d'imposta,
sono  equiparate  all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
      a)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano o disabile che trasferisce la residenza presso
un   istituto   di  ricovero  o  sanitario,  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      b)  l'abitazione  locata,  con contratto registrato, a soggetto
che  la  utilizza  come  dimora  abituale,  ai sensi del citato comma
secondo dell'art. 43 del Codice Civile;
      c)  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito a parenti fino al
terzoo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale
loro abitazione principale;
      d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   immobiliari   medesime.   In   tale   caso,  l'equiparazione
all'abitazione  principale  decorre  dalla stessa data in cui risulta
essere   stata   presentata   la   richiesta  di  variazione  all'UTE
competente;
      e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere
in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare
risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai componenti il
nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.
Il   soggetto   interessato   puo'  attestare  la  sussistenza  delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione
dell'aliquota    ridotta    e/o    detrazione    d'imposta   relative
all'abitazione  principale,  anche mediante dichiarazione sostitutiva
e/o autocertificazione.
    (Omissis).
02X04449
    Il comune di VERONA ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2002;
2. di stabilire, (omissis), che per l'anno 2002, e' determinata nella
misura   del   4  per  mille  l'aliquota  applicabile  alle  seguenti
fattispecie:
    unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate
nell'art.  13  del  Regolamento  comunale  per  l'insediamento  delle
attivita'  commerciali  approvato  con  deliberazione  consiliare  25
febbraio   2000,   n.  8,  in  conformita'  alle  previsioni  di  cui
all'art. 10,  comma  1 lett. b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
    proprietari  che  concedono  in  locazione a titolo di abitazione
principale  immobili  alle condizioni definite negli accordi previsti
daIl'art. 2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431, in
conformita'  alle  previsioni  contenute  nell'art. 2, comma 4, della
legge  9 dicembre  1998, n. 431 dando atto che l'applicazione di tale
aliquota  ridotta  e'  subordinata  alla  presentazione  al Centro di
responsabilita'  tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al
quale   si   riferisce   il   pagamento   dell'imposta,  di  apposita
autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da titolo
all'applicazione di detta aliquota;
3.  di  stabilire  in  Euro  108.46  (L.  210.000)  la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  dando  atto che la stessa detrazione si estende alle unita'
immobiliari  equiparate  alle  abitazioni  principali  per effetto di
quanto  stabilito  nell'art. 5,  comma  1,  del  Regolamento comunale
dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio
1999 e successive modificazioni;
4.  di  elevare a Euro 206.58 (L. 400.000), per l'anno 2002, ai sensi
dell'an.  3  del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella
legge  9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione
principale  dal  comma 2 dell'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito  dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola
unita'  immobiliare  (comprese  le pertinenze non locate) che versino
nelle  seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica:
    a) siano  titolari  di  pensione  sociale  o di altre pensioni di
analogo importo.
    Detta  agevolazione  spetta  ai nuclei familiari composti da piu'
persone  a  qualsiasi  titolo conviventi soltanto nel caso di reddito
complessivo  composto  unicamente da assegni di pensione sociale e si
estende  anche  ad  eventuali  comproprietari risultanti a carico dei
titolari delle stesse.
    b) siano  portatori  di  handicap  riconosciuti  al  100%  oppure
portatori  di  handicap  con  situazione riconosciuta di gravita', ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) siano  ricoverati  in  lungodegenza  o  in  case  protette col
contributo  comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei,
oppure  siano  non  autosufficienti e rimangano nella loro abitazione
con il contributo di assistenza domiciliare;
    d) siano  soggetti  passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui
alla lett. b).
    Detta  agevolazione  viene  concessa  in  presenza  di un reddito
complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000).
    La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata
da   apposita   autocertificazione   da  rilasciare  da  parte  degli
interessati  al  settore  tributi  entro  il 31 dicembre dell'anno al
quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
    (Omissis).
02X04450
    Il  comune  di  VERRONE  (provincia di Biella) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 2002, quanto segue:
    Aliquota I.C.I. al 6 per mille da applicare ai seguenti immobili:
      a) fabbricati  strumentali  o  alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, o destinata da uso ufficio o ad uso
commerciale (con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/8);
      b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;
      c) aree  fabbricabili  e terreni la cui destinazione finale sia
quella indicata ai punti precedenti;
    Aliquota I.C.I. al 5 per mille da applicare ai seguenti immobili:
      a) fabbricati  categoria catastale D/8 costruiti o adattati per
esigenza   di   una  attivita'  commerciale  e  non  suscettibili  di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
      b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;
      c) aree  fabbricabili  e terreni la cui destinazione finale sia
quella indicata ai punti precedenti;
    Aliquota  I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili
diversi da quelli indicati al precedente punto.
    La  detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente
alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  in L.
400.000.
2.   di   proporre  la  regolamentazione  delle  seguenti  situazioni
particolari:
    considerare  parte  integrante  dell'abitazione principale le sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto;
    considerare  abitazioni  principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta od anche della detrazione per queste previste,
quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea diretta fino al
secondo grado;
    stabilire  che  si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
    (Omissis).
02X04451
    Il  comune  di  VERUNO  (provincia  di Novara) ha adottato, il 31
gennaio  e  il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili
sono state definite nelle seguenti misure:
    4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali;
    6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare  la detrazione per l'abitazione principale in Euro
129,11.
    (Omissis).
02X04452
    Il  comune  di  VERZEGNIS  (provincia  di  Udine) ha adottato, il
19 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002, riconoscendo la presente quale
interpretazione  autentica  per  gli anni dal 1997 in poi, l'aliquota
differenziata  da  applicare  in questo comune, ai fini I.C.I., nella
seguente misura:
    6 per mille aliquota ordinaria;
    5  per  mille  aliquota  diversificata,  unicamente  ai  casi  di
immobili  posseduti  in  qualita'  di  abitazione  principale  e  sue
pertinenze, fabbricati catastalmente individuati in cat. D;
    detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
2.  di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  504/1992,  elevata  a  Euro 103,29
dall'art. 3,  comma 55, della legge n. 662/1996, per immobili adibiti
ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X04453
    Il  comune  di  VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
29 gennaio  e  il  22 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di incrementare dello 0,25 per mille l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   istituita   con  decreto
legislativo  n.  504/1992,  determinandola pertanto, per l'anno 2002,
nella  percentuale  del 6 per mille, in misura unica per tutti i tipi
di immobile;
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  la  misura della detrazione
I.C.I.,  da  applicare all'abitazione principale, nella misura minima
prevista per legge, pari ad Euro 103,291 (L. 200.000);
2.  di  dare atto che l'ammontare della detrazione, qualora non trovi
capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale,  debba
essere  computato,  per la parte residua, in diminuzione dell'imposta
dovuta   per   le  pertinenze  dell'abitazione  principale  medesima,
appartenenti al titolare di questa.
    (Omissis).
02X04454
    Il  comune  di  VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
    ordinaria: 5,75 per mille;
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione,  oltre l'abitazione
principale,  non  locate  o  locate  a  cittadini non ivi residenti e
relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: 7 per
mille;
Per abitazioni non locate si intendono le abitazioni risultanti vuote
o  a  disposizione,  cioe'  utilizzate  in modo saltuario, o prive di
regolare  contratto di affitto. Sono escluse le abitazioni utilizzate
da  parenti  fino  al  terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e
relativi  coniugi,  suoceri,  genitori  e  nuore,  che  risultano ivi
residenti;
2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
Euro  103,29,  rapportato  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X04455
    Il  comune  di  VICOFORTE  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e per una sola relativa pertinenza;
4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
7  per  mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed
in conformita' della stessa;
ammontare della detrazione per l'abitazione principale: Euro 103,29;
di  regolamentare  in applicazione della finanziaria 2000 di cui alla
legge  n.  488/1999  l'individuazione  delle  pertinenze  ai fini dei
benefici per la detrazione, ad esempio:
    cantina;
    garage;
    box auto;
    soffitta;
    tettoia;
concedendo  l'agevolazione  ad  una  sola  di tali tipologie per ogni
immobile  adibito  ad  abitazione  principale (nel senso, ad esempio,
anche se una abitazione ha una cantina e un garage distinti a catasto
l'agevolazione  ai  fini  della  detrazione,  verra'  riconosciuta, a
scelta del contribuente, solo a una delle due pertinenze e nel limite
della   capienza   della   detrazione.  Analogamente  sara'  prevista
l'aliquota agevolata solo per una delle due pertinenze);
    (Omissis).
02X04456
    Il  comune  di  VIGNOLE  BORBERA  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo
comune viene determinata nella misura del 6 per mille.
2.  Viene  determinata  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota
dell'I.C.I.  da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale.
3.  La  stessa aliquota ridotta potra' essere applicata anche per non
piu' di due immobili adibiti a pertinenza dell'abitazione principale.
4.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662   dell'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  sara'  detratta  la  somma  di  Lire 200.000,
rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.
    (Omissis).
02X04457
    Il  comune  di  VIGOLO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille;
2.   di   stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di  residenza
principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04458
    Il  comune  di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato,
il  26  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera  Di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella  misura  unica  del 5 per mille, e la quota di detrazione prima
casa di abitazione in Euro 103,00.
di   stimare   in  base  agli  introiti  relativi  2001,  il  gettito
complessivo  dell'imposta  in Euro 89.992, da iscrivere nell'apposita
risorsa di entrata del bilancio 2002.
    (Omissis).
02X04459
    Il  comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato,
il  19  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02X04460
    Il  comune  di  VILLANOVA  MARCHESANA  (provincia  di  Rovigo) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I.
per l'anno 2002.
    (Omissis).
02X04461
    Il  comune  di  VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    1) aliquota ordinaria 6 per mille;
    2) abitazione principale 5,25 per mille;
    3) terreni agricoli 6 per mille;
    4) alloggi non locati 7 per mille.
    (Omissis).
02X04462
    Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  detrazione  per  l'anno  2002,  l'aliquota che sara' applicata in
questo Comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di  prima  residenza  per  le  quali  l'aliquota per il presente anno
rimane invariata al 6 per mille;
2.  confermata  in  Euro  103,29 (L. 200.000) le detrazioni d'imposta
spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza;
    (Omissis).