Il comune di UDINE ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 2002 in base ai seguenti valori percentuali: a) 4,5 per mille: 1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. 2) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari); 3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonche' la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sara' tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata; 4) a favore dei possessori dell'unica unita' immobiliare, temporaneamente non utilizzata da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisti l'eventuale possesso, anche parziale, di altri fabbricati in questo comune oppure in altri comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unita' abitative di cui al precedente punto 1., lettera a), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille. Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1., lettera a), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6, del vigente regolamento I.C.I. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata e' che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure concesso parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al servizio tributi del comune, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unita' immobiliare, con relative pertinenze, destinata al parente di cui sopra. La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suddetto, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli del comune, comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota relativa alle abitazioni locate. L'aliquota del 4,5 per mille sara' invece applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in cui si verifica detta situazione abitativa; b) 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato; c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo). Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso 1 "A/10"ยบ) venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinche' si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), e' necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attivita' esercitata; d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i suddetti fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino quindi nel patrimonio dell'impresa o societa' immobiliare, esclusivamente per le unita' immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare). Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attivita' la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili. La misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni; di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) stabilite dalla legge, nella misura: (omissis), di applicare, in luogo della detrazione ordinaria di L. 200.000, pari ad Euro 103,29, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale spettante al soggetto passivo, le seguenti maggiori detrazioni limitatamente alle sottoelencate categorie: 1) detrazione fino a L. 500.000, pari ad Euro 258,23 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000, pari ad Euro 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di: a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprieta' o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni: possesso di una sola unita' immobiliare (nell'ambito dell'intero territorio nazionale) adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1, nonche' di altri fabbricati o porzioni di fabbricati e/o aree fabbricabili; acquisizione della residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; che l'abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone; b) contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile I.N.P.S. di L. 740.350 (pari ad Euro 382,36), quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a: L. 9.625.000 pari ad Euro 4.970,90 per nucleo di un componente; L. 16.042.000 pari ad Euro 8285,00 per nucleo di due componenti; L. 21.336.000 pari ad Euro 11.019,12 per nucleo di tre componenti; L. 26.148,000 pari ad Euro 13.504,32 per nucleo di quattro componenti; L. 30.480.000 pari ad Euro 15.741,61 per nucleo di cinque componenti; L. 34.650.000 pari ad Euro 17.895,23 per nucleo di sei componenti; L. 38.500.000 pari ad Euro 19.883,59 per nucleo di sette componenti ed oltre. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione; 2) detrazione fino a L. 400.000, pari ad Euro 206,58 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 (pari ad Euro 206,58) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche' ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennita' di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti: da L. 9.625.001 (Euro 4.970,90) a L. 13.956.000 (Euro 7.207,67) per nucleo di un componente; da L. 16.042.001 (Euro 8.285,00) a L. 23.261.000 (Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti; da L. 21.336.001 (Euro 11.019,12) a L. 30.937.000 (Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti; da L. 26.148.001 (Euro 13.504,32) a L. 37.915.000 (Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti; da L. 30.480.001 (Euro 15.741,61) a L. 44.196.000 (Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti; da L. 34.650.001 (Euro 17.895,23) a L. 50.242.000 (Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti; da L. 38.500.001 (Euro 19.883,59) a L. 55.825.000 (Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione; 3) detrazione fino a L. 300.000, pari ad Euro 154,94 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 (pari a Euro 154,94) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001 ricompreso nei seguenti limiti: da L. 9.625.001 (Euro 4.970,90) a L. 13.956.000 (Euro 7.207,67) per nucleo di un componente; da L. 16.042.001 (Euro 8.285,00) a L. 23.261.000 (Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti; da L. 21.336.001 (Euro 11.019,12) a L. 30.937.000 (Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti; da L. 26.148.001 (Euro 13.504,32) a L. 37.915.000 (Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti; da L. 30.480.001 (Euro 15.741,61) a L. 44.196.000 (Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti; da L. 34.650.001 (Euro 17.895,23) a L. 50.242.000 (Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti; da L. 38.500.001 (Euro 19.883,59) a L. 55.825.000 (Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre. Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione. Le attestazioni riguardanti i requisiti delle succitate maggiori detrazioni devono essere rese, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; se l'immobile e' acquisito dopo tale data, l'attestazione dovra' essere presentata entro il termine del versamento a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte. (Omissis). 02X04437 Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04438 Il comune di VALGREGHENTINO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazione principale 5 per mille; Aliquota ordinaria 6,5 per mille; Aree edificabili 6,5 per mille; Altri fabbricati affittati 6.5 per mille; Altri fabbricati sfitti 7 per mille; a) per l'abitazione principale (non necessariamente funica) nel caso la relativa rendita catastale non superi Euro 774,69 (compreso l'eventuale box) e' ammessa la detrazione di Euro 154,937 previa sottoscrizione di una dichiarazione resa su carta libera entro e non oltre il 30 giugno 2002. b) Le abitazioni concesse in uso gratuito, con scrittura privata, a parenti in linea retta entro il secondo grado, ai sensi degli artt. 74, 75, 76 c.c. sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata la detrazione per le abitazioni principali. Le condizioni per ottenere tale agevolazione devono sussistere al 1o gennaio 2002 e la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno 2002. Qualora la situazione risulti immutata la richiesta non va ripresentata. e) Nel caso la rendita catastale dell'abitazione principale superi l'importo di Euro 774,69 e' ammessa la detrazione di Euro 103.291. d) Sono escluse dall'agevolazione di cui al punto a) le abitazioni principali classificate nella categoria A8 (ville). e) Per altri fabbricati si intendono tutte le unita' immobiliari possedute non adibite ad abitazione principale. f) Sono esonerati dal pagamenti I.C.I. i terreni agricoli solo se adibiti all'esercizio dell'attivita' indicata dall'art. 2135 del Codice Civile (attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse). (Omissis). 02X04439 Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; di confermare, altresi', per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04440 Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 155.00. (Omissis). 02X04441 Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota 6 per mille; applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati; deduzione su abitazione principale L. 200.000; riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni. E' considerata abitazione principale: a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulta locata. (Omissis). 02X04442 Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2001 e corrispondente al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale, nella misura dei Euro 104,00; 3. di dare atto che, con decorrenza 1o gennaio 2001, il comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale n. 26740217 intestato a: comune di Valvestino servizio di tesoreria I.C.I. - 25080 Valvestino (Brescia). (Omissis). 02X04443 Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota da applicarsi sugli immobili ubicati nel comune di Varano Borghi come sottoriportate: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazioni non locate 7 per mille; aree edificabili ed altri immobili 7 per mille. (Omissis). 02X04444 Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare ai sensi del primo comma dell'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X04445 Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 6,5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 (L. 200.000). Di incaricare il responsabile del servizio di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2002 al concessionario della riscossione (presso Cariverona Banca S.p.A.) e di richiedere la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale del dispositivo della presente deliberazione. (Omissis). 02X04446 Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04447 Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5.3 per mille per tutti gli immobili (prime abitazioni, abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero o convenzionato, pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricati, terreni agricoli); 2. di fissare la misura della detrazione per prima abitazione nell'importo di Euro 104,00 (L. 201.000) annue rapportate al periodo di possessso nell'anno 2002. (Omissis). 02X04448 Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 2001 qui di seguito indicate: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 2. di confermare Euro 103,2915 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili ex art. 59, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 446/97, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del Codice Civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non nsulti locata. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del Codice Civile; c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzoo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente; e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione. (Omissis). 02X04449 Il comune di VERONA ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di stabilire, (omissis), che per l'anno 2002, e' determinata nella misura del 4 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie: unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti daIl'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di responsabilita' tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da titolo all'applicazione di detta aliquota; 3. di stabilire in Euro 108.46 (L. 210.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 e successive modificazioni; 4. di elevare a Euro 206.58 (L. 400.000), per l'anno 2002, ai sensi dell'an. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse. b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui alla lett. b). Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000). La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 02X04450 Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, quanto segue: Aliquota I.C.I. al 6 per mille da applicare ai seguenti immobili: a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, o destinata da uso ufficio o ad uso commerciale (con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/8); b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; Aliquota I.C.I. al 5 per mille da applicare ai seguenti immobili: a) fabbricati categoria catastale D/8 costruiti o adattati per esigenza di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; Aliquota I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto. La detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000. 2. di proporre la regolamentazione delle seguenti situazioni particolari: considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto; considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado; stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. (Omissis). 02X04451 Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio e il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali; 6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02X04452 Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, riconoscendo la presente quale interpretazione autentica per gli anni dal 1997 in poi, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille aliquota diversificata, unicamente ai casi di immobili posseduti in qualita' di abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati catastalmente individuati in cat. D; detrazione abitazione principale: Euro 103,29; 2. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 504/1992, elevata a Euro 103,29 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02X04453 Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio e il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di incrementare dello 0,25 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992, determinandola pertanto, per l'anno 2002, nella percentuale del 6 per mille, in misura unica per tutti i tipi di immobile; 1. di determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,291 (L. 200.000); 2. di dare atto che l'ammontare della detrazione, qualora non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, debba essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. (Omissis). 02X04454 Il comune di VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: ordinaria: 5,75 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione, oltre l'abitazione principale, non locate o locate a cittadini non ivi residenti e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: 7 per mille; Per abitazioni non locate si intendono le abitazioni risultanti vuote o a disposizione, cioe' utilizzate in modo saltuario, o prive di regolare contratto di affitto. Sono escluse le abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, genitori e nuore, che risultano ivi residenti; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' Euro 103,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04455 Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per una sola relativa pertinenza; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: Euro 103,29; di regolamentare in applicazione della finanziaria 2000 di cui alla legge n. 488/1999 l'individuazione delle pertinenze ai fini dei benefici per la detrazione, ad esempio: cantina; garage; box auto; soffitta; tettoia; concedendo l'agevolazione ad una sola di tali tipologie per ogni immobile adibito ad abitazione principale (nel senso, ad esempio, anche se una abitazione ha una cantina e un garage distinti a catasto l'agevolazione ai fini della detrazione, verra' riconosciuta, a scelta del contribuente, solo a una delle due pertinenze e nel limite della capienza della detrazione. Analogamente sara' prevista l'aliquota agevolata solo per una delle due pertinenze); (Omissis). 02X04456 Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune viene determinata nella misura del 6 per mille. 2. Viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 3. La stessa aliquota ridotta potra' essere applicata anche per non piu' di due immobili adibiti a pertinenza dell'abitazione principale. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di Lire 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione. (Omissis). 02X04457 Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04458 Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e la quota di detrazione prima casa di abitazione in Euro 103,00. di stimare in base agli introiti relativi 2001, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 89.992, da iscrivere nell'apposita risorsa di entrata del bilancio 2002. (Omissis). 02X04459 Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2 di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04460 Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2002. (Omissis). 02X04461 Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) abitazione principale 5,25 per mille; 3) terreni agricoli 6 per mille; 4) alloggi non locati 7 per mille. (Omissis). 02X04462 Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. detrazione per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermata in Euro 103,29 (L. 200.000) le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza; (Omissis).