(Codice Penale-art. 155)
                              Art. 155. 
 
                   (Accettazione della remissione) 
 
  La  remissione  non  produce  effetto,   se   il   querelato   l'ha
espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando  il
querelato  ha  compiuto  fatti  incompatibili  con  la  volonta'   di
accettare la remissione. 
 
  La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra  coloro  che
hanno commesso il reato si estende a tutti, ma  non  produce  effetto
per chi l'abbia ricusata. 
 
  Per quanto riguarda la capacita' di  accettare  la  remissione,  si
osservano le disposizioni dell'articolo 153. 
 
  Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha
la rappresentanza, ovvero chi  la  esercita  si  trova  con  esso  in
conflitto di interessi, la facolta' di  accettare  la  remissione  e'
esercitata da un curatore speciale.