(Codice Penale-art. 323)
                              Art. 323. 
 
                         (Abuso d'ufficio). 
 
  Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello  svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione ((di  specifiche  regole
di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza
di legge e dalle quali non residuino  margini  di  discrezionalita'))
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse  proprio  o
di  un  prossimo   congiunto   o   negli   altri   casi   prescritti,
intenzionalmente procura a se'  o  ad  altri  un  ingiusto  vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e'  punito  con
la reclusione da uno a quattro anni. 
 
  La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno  hanno
un carattere di rilevante gravita'.