(Codice Penale-art. 336)
                              Art. 336. 
 
            (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) 
 
  Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  o  ad  un
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare  un  atto
contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o  del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119) 
 
  La pena e' della reclusione  fino  a  tre  anni,  se  il  fatto  e'
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un
atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su  di
essa. 
                                               (6) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i
delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale) e 337  (resistenza  ad  un  pubblico  ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle  ipotesi  previste  dall'articolo
339 del  codice  penale  o  il  fatto  non  abbia  cagionato  lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  -(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per  i  reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -(con l'art. 71, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una  misura  di
sicurezza detentiva.