(Codice Penale-art. 405)
                              Art. 405. 
 
(Turbamento di funzioni religiose  ((del  culto  di  una  confessione
                            religiosa)) ) 
 
  Chiunque impedisce o turba l'esercizio  di  funzioni,  cerimonie  o
pratiche religiose ((del culto di  una  confessione  religiosa)),  le
quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto  medesimo
o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto  al
pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Se concorrono fatti di violenza alle  persone  o  di  minaccia,  si
applica la reclusione da uno a tre anni. 
                                                                (185) 
 
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AGGIORNAMENTO (185) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in
G.U. 1ยช s.s.  17/7/2002,  n.  28),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 405 del codice penale,  nella  parte  in
cui, per i fatti  di  turbamento  di  funzioni  religiose  del  culto
cattolico, prevede  pene  piu'  gravi,  anziche'  le  pene  diminuite
stabilite dall'articolo 406 del codice penale per  gli  stessi  fatti
commessi contro gli altri culti".