(Codice Penale-art. 438)
                              Art. 438. 
 
                             (Epidemia) 
 
  Chiunque  cagiona  un'epidemia  mediante  la  diffusione  di  germi
patogeni e' punito con l'ergastolo. 
 
  Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica la pena di
morte. 
                                                            (1) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".