(Codice Penale-art. 54)
                              Art. 54. 
 
                        (Stato di necessita') 
 
  Non e'  punibile  chi  ha  commesso  il  fatto  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di  salvare  se'  od  altri  dal  pericolo
attuale  di  un  danno  grave  alla  persona,  pericolo  da  lui  non
volontariamente causato, ne'  altrimenti  evitabile,  sempre  che  il
fatto sia proporzionato al pericolo. 
 
  Questa disposizione non si applica a chi ha un  particolare  dovere
giuridico di esporsi al pericolo. 
 
  La disposizione della prima parte di  questo  articolo  si  applica
anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui  minaccia;
ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde
chi l'ha costretta a commetterlo.