Art. 544-ter.
(Maltrattamento di animali).
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche e' punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro)).
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.