(Codice Penale-art. 544 quater)
                          Art. 544-quater. 
 
            (( (Spettacoli o manifestazioni vietati). )) 
 
  ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
organizza o  promuove  spettacoli  o  manifestazioni  che  comportino
sevizie o strazio per gli animali e'  punito  con  la  reclusione  da
quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
 
  La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti  di  cui  al
primo comma sono commessi in  relazione  all'esercizio  di  scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri  ovvero  se
ne deriva la morte dell'animale.))