(Codice Penale-art. 589 bis)
                            Art. 589-bis. 
 
                (( (Omicidio stradale o nautico). )) 
 
  ((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina  della  circolazione  stradale  o  della
navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da due  a
sette anni. 
 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo  a  motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
 
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la
morte di una persona. 
 
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e'  punito
con la reclusione da cinque a dieci anni. 
 
  La pena di cui al quarto comma si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte  di  piu'  persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni diciotto)).