(Codice Penale-art. 610)
                              Art. 610. 
 
                         (Violenza privata) 
 
  Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  costringe  altri  a   fare,
tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni. 
 
  La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni   prevedute
dall'articolo 339. 
                                   (36) (91) (96) (107) (125) ((233)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art.
1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa  e
in  occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in  conseguenza   di
situazioni  di  gravi  disagi  dovuti  a  calamita'  naturali   o   a
disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero  delle
persone e dalle circostanze di cui all'art.  61  del  codice  penale,
fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e  10,  e  sempre
che non ricorrano altre aggravanti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice  penale
e dall'art. 1  del  decreto  legislativo  22  gennaio  1948,  n.  66,
commessi a causa e in occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in
conseguenza di situazioni di gravi disagi  dovuti  a  disfunzioni  di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche  se  i  suddetti  reati
sono aggravati dal numero o dalla  riunione  delle  persone  e  dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice  penale,  fatta  esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art.  112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti  e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.