(Codice Penale-art. 612 quater)
                          Art. 612-quater. 
 
(( (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con  sistemi
                  di intelligenza artificiale). )) 
 
  ((Chiunque cagiona un  danno  ingiusto  ad  una  persona,  cedendo,
pubblicando  o  altrimenti  diffondendo,  senza  il   suo   consenso,
immagini, video o voci falsificati o alterati mediante  l'impiego  di
sistemi di intelligenza artificiale e idonei  a  indurre  in  inganno
sulla loro genuinita', e' punito con la reclusione da  uno  a  cinque
anni. Il delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' connesso con altro  delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se  e'  commesso  nei
confronti di persona incapace, per eta' o per infermita',  o  di  una
pubblica autorita' a causa delle funzioni esercitate)).