Art. 612-quater.
(( (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi
di intelligenza artificiale). ))
((Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo,
pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso,
immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno
sulla loro genuinita', e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se e' commesso nei
confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', o di una
pubblica autorita' a causa delle funzioni esercitate)).