(Codice Penale-art. 613-bis)
                            Art. 613-bis. 
 
                           (( (Tortura).)) 
 
  ((Chiunque,  con  violenze  o  minacce  gravi,  ovvero  agendo  con
crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile  trauma
psichico a una persona privata della liberta'  personale  o  affidata
alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza,
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e'  punito  con
la pena della reclusione da quattro a  dieci  anni  se  il  fatto  e'
commesso mediante piu' condotte ovvero  se  comporta  un  trattamento
inumano e degradante per la dignita' della persona. 
  Se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  da  un  pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con  abuso  dei
poteri o in  violazione  dei  doveri  inerenti  alla  funzione  o  al
servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. 
  Il  comma  precedente  non  si  applica  nel  caso  di   sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti. 
  Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale  le
pene di cui ai commi precedenti sono  aumentate;  se  ne  deriva  una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta'. 
  Se  dai  fatti  di  cui  al  primo  comma  deriva  la  morte  quale
conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di  anni  trenta.
Se  il  colpevole  cagiona  volontariamente  la  morte,  la  pena  e'
dell'ergastolo.))