(Codice Penale-art. 614)
                              Art. 614. 
 
                      (Violazione di domicilio) 
 
  Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la  volonta'
espressa o tacita di chi ha  il  diritto  di  escluderlo,  ovvero  vi
s'introduce  clandestinamente  o  con  inganno,  e'  punito  con   la
reclusione ((da uno a quattro anni)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi  contro
l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi  si
trattiene clandestinamente o con inganno. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
 
  La pena e' ((da due a sei anni)), e si  procede  d'ufficio,  se  il
fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero  se
il colpevole e' palesemente armato. (119) 
 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in  cui
il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989.