(Codice Penale-art. 630)
                              Art. 630. 
 
            (Sequestro di persona a scopo di estorsione). 
 
  Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se'  o
per altri, un ingiusto profitto come  prezzo  della  liberazione,  e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
 
  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in  modo
che il soggetto  passivo  riacquisti  la  liberta',  senza  che  tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si  applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il  soggetto  passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena  e'
della reclusione da sei a quindici anni. 
 
  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera, al di fuori del caso  previsto  dal  comma  precedente,  per
evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a   conseguenze
ulteriori  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di  polizia   o
l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  prove   decisive   per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo
e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e  le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 
 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore  a  dieci  anni,  nella  ipotesi  prevista  dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi  prevista  dal  terzo
comma. 
 
  I limiti di pena preveduti  nel  comma  precedente  possono  essere
superati allorche' ricorrono le  circostanze  attenuanti  di  cui  al
quinto comma del presente articolo. 
                                             (96) (125) (233) ((238)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (238) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in
G.U. 1ยช s.s. 28/03/2012,  n.  13),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 630 del codice penale,  nella  parte  in
cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per
la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le   modalita'   o   circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".