(Codice Penale-art. 635)
                              Art. 635. 
 
                           Danneggiamento. 
 
  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui  con  violenza  alla
persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto  previsto
dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a  tre
anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di
un culto  ((...))  o  immobili  compresi  nel  perimetro  dei  centri
storici,  ovvero  immobili  i   cui   lavori   di   costruzione,   di
ristrutturazione, di recupero  o  di  risanamento  sono  in  corso  o
risultano  ultimati  o  altre  delle  cose  indicate  nel  numero  7)
dell'articolo 625; 
    2. opere destinate all'irrigazione; 
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 
    4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
 
  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o  immobili  altrui  in  occasione  di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Per i reati di cui, di cui  ai  commi  precedenti,  la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n.
119  (in  G.U.  1ยช  s.s.  08/7/1970,  n.  170),  ha  dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del
codice  penale,  nella  parte  in  cui   prevede   come   circostanza
aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio,  del  reato  di
danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori  in
occasione di uno sciopero o da  datori  di  lavoro  in  occasione  di
serrata". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.