(Codice Penale-art. 640)
                              Art. 640. 
 
                              (Truffa) 
 
  Chiunque, con artifizi  o  raggiri,  inducendo  taluno  in  errore,
procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con  altrui  danno,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da
lire cinquecento a diecimila. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della  multa  da
lire tremila a quindicimila: 
 
  1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un  altro  ente
pubblico ((o dell'Unione europea)) o col pretesto  di  far  esonerare
taluno dal servizio militare; 
 
  2° se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona  offesa  il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154) 
 
  2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui
all'articolo 61, numero 5). 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente  o
la circostanza aggravante prevista  dall'articolo  61,  primo  comma,
numero 7. 
 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma secondo del  presente  articolo,  sempre  che  non  ricorra  la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n.  7,  del  codice
penale. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
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AGGIORNAMENTO (154) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25  luglio
1997, n. 272 (in G.U.  1ª  s.s.  30/7/1997,  n.  31),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c),  n.
4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75  (che  ha  modificato  il  secondo
comma  del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  non  prevede
l'applicazione  dell'amnistia  per  il  delitto  di  truffa  militare
aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice
penale militare di  pace,  sempre  che  non  ricorra  la  circostanza
aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".