(Codice Penale-art. 659)
                              Art. 659. 
 
       (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 
 
  Chiunque,  mediante  schiamazzi  o  rumori,  ovvero   abusando   di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni  o  il  riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i  ritrovi  o  i  trattenimenti
pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o  con  l'ammenda
fino a lire tremila. 
 
  Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita  una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge
o le prescrizioni dell'Autorita'.