Art. 663-bis. (( (Divulgazione di stampa clandestina).)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))