(Codice Penale-art. 693)
                              Art. 693. 
 
               (Rifiuto di monete aventi corso legale) 
 
  Chiunque rifiuta di ricevere, per il  loro  valore,  monete  aventi
corso legale nello  Stato,  e'  punito  con  l'ammenda  fino  a  lire
trecento. 
                                                               ((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale".