Art. 693. (Rifiuto di monete aventi corso legale) Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, e' punito con l'ammenda fino a lire trecento. ((90)) -------------- AGGIORNAMENTO (90) La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".