(Codice Penale-art. 712)
                              Art. 712. 
 
             (Acquisto di cose di sospetta provenienza) 
 
  Chiunque, senza averne prima accertata  la  legittima  provenienza,
acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro  qualita'
o per la condizione di chi le offre o per la entita' del  prezzo,  si
abbia motivo di sospettare che provengano da  reato,  e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi si  adopera  per  fare  acquistare  o
ricevere a qualsiasi  titolo  alcuna  delle  cose  suindicate,  senza
averne prima accertata la legittima provenienza.