(Codice Penale-art. 734)
                              Art. 734. 
 
          (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) 
 
  Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in  qualsiasi  altro
modo, distrugge o altera le bellezze  naturali  dei  luoghi  soggetti
alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con  l'ammenda  da
lire cinquecento a tremila. 
                                                               ((20)) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi  1  e
2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1  giugno  1939,
n. 1089, sulla tutela delle  cose  d'interesse  artistico  o  storica
(gia' moltiplicate per  otto  a  norma  del  decreto  legislativo  21
ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. 
  Tale aumento si estende  all'ammenda  prevista  dall'art.  733  del
Codice penale,  nonche',  per  le  bellezze  naturali  e  panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n.  1497,  all'ammenda  prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale".