(Codice Penale-art. 85)
                              Art. 85. 
 
                 (Capacita' d'intendere e di volere) 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 
 
  E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.