Art. 10. Art. 28, n. 4, Legge 7 luglio 1866, n. 3036. Art. 1 Legge 4 ghigno 1899, n. 191. Art. 7 R. decreto 25 agosto 1899, n. 350. Art. 8 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 4 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 6 e 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5, in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di L. 30 fino a 500 abitanti, di L. 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento di L. 50 per ogni 1000 abitanti fino alla popolazione di 6000 e successivamente di L. 100 per ogni 2000 abitanti in piu', e non oltre un massimo di L. 900.