(Testo Unico-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 7
                        gennaio 1926, n. 13. 
 
  Sono considerate passivita' patrimoniali gli interessi di capitali,
i censi, i canoni, i livelli ed in  generale  le  annualita'  passive
gravanti sul beneficio parrocchiale. 
  Le prestazioni passive  corrisposte  in  generi  o  derrate  devono
essere calcolate in una somma in denaro da determinarsi con le  norme
dell'art. 9. 
  E' applicabile alle prestazioni passive perpetue in denaro l'ultimo
comma dell'art. 8.