Art. 13. Art. 19 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. L'imposta di ricchezza mobile sulle rendite prebendali e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie), e' riconosciuta nei limiti della somma dovuta e pagata dall'investito al 1° luglio 1920 per i benefici provvisti di titolare a quella data, o, altrimenti, della somma dovuta e pagata alla data di nomina del nuovo investito, sempre quando le rendite gravate siano computate nell'attivita' della liquidazione.