(Testo Unico-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
Art. 11 e  18  Regolamento  25  agosto  1899,  n.  350.  Art.  10  R.
               decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. 
 
  Sono compresi fra le passivita', nell'ammontare corrisposto  al  1°
luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o
altrimenti alla data di nomina del  nuovo  investito,  il  premio  di
assicurazione  contro  i   danni   dell'incendio   e   del   fulmine,
limitatamente ai fabbricati  rustici  ed  urbani,  compresa  la  casa
canonica, nonche' la quota di concorso  dovuta  anteriormente  al  1°
luglio 1929.