(Testo Unico-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
           Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Quando l'onere pel vice parroco, cappellano o  coadiutore  non  sia
effettivamente a  carico  del  beneficio  parrocchiale,  puo'  essere
incluso fra  le  passivita',  alle  condizioni  di  cui  all'articolo
precedente, un supplemento di retribuzione pari alla  differenza  fra
l'ammontare del reddito netto del beneficio del  coadiutore  e  degli
assegni dovutigli da altri enti  o  privati  ed  i  limiti  minimo  e
massimo ivi stabiliti.