(Testo Unico-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
Art. 28, n. 4 Legge 7 luglio 1866, n.  3036.  Art.  1  R.  decreto  2
ottobre 1921, n. 1409. Art. 1 lettera a) R.  decreto-legge  31  marzo
                            1925, n. 364. 
 
  Ai titolari di parrocchie aventi nella propria  circoscrizione  una
popolazione permanente inferiore a 200 abitanti  e'  dovuto  l'intero
supplemento   di   congrua   nel   solo   caso   che,   a    giudizio
dell'amministrazione  del  Fondo  per  il  culto,  concorrano   gravi
circostanze di luoghi e di  comunicazioni.  In  difetto  di  esse  il
supplemento medesimo viene ridotto di  una  somma  non  eccedente  il
terzo del limite della congrua. 
  Contro  le  relative  determinazioni  e'  ammesso  il  reclamo   al
Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con
provvedimento definitivo.