(Testo Unico-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
 
Art. 13 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 19 R.  decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Qualora  enti,  o  corpi  morali,   o   privati   siano   obbligati
limitatamente ad alcune delle spese di culto che saranno  determinate
nel regolamento, ovvero a carico dell'investito ricadano solo  alcune
di  esse  in  virtu'  di  antiche  disposizioni  tuttora  in  vigore,
l'assegno per spese di culto viene stabilito dall'amministrazione con
criterio  discrezionale,  entro  i   limiti   di   cui   all'articolo
precedente. 
  Quando invece il beneficio abbia un reddito annuo  netto  eccedente
il limite della congrua e l'investito sostenga tuttavia un onere  per
spese di culto,  il  corrispondente  assegno  gli  viene  concesso  a
termini e nei limiti di cui  all'articolo  ed  al  comma  precedente,
dedotta pero' l'eccedenza di cui sopra. 
  L'assegno per spese di culto  non  e'  soggetto  ad  imposte  e  la
relativa liquidazione non e' suscettibile di revisione se non in caso
di sopravvenienza alla parrocchia di nuovi cespiti, o  di  variazioni
nel concorso da parte di privati, enti, o corpi morali obbligati.