(Testo Unico-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
             Art. 36 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Ove un beneficio sia retto, congiuntamente o  alternativamente,  da
due o piu' titolari si fa luogo alla concessione di un  solo  assegno
supplementare di congrua.