Art. 32. Art. 6, 9 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I relative alla domanda e all'accertamento delle attivita' e passivita', in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente Capo. Non e' pero' ammessa fra le passivita' del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.