(Testo Unico-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
 
Art. 3, n 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 13, 14  e
                28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  L'assegno supplementare di congrua di cui  all'articolo  precedente
viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto, ed e' concesso
a  seguito  di  domanda  dell'investito,  previo  accertamento  delle
rendite,  al  netto  delle  imposte   e   tasse,   delle   passivita'
patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con
i criteri di cui al capo I, salvo quanto e' disposto  negli  articoli
seguenti.