(Testo Unico-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
 
Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 7 R. decreto-legge  28
febbraio 1924, n. 354. Art. 17 R. decreto-legge 7  gennaio  1926,  n.
                                 13. 
 
  Se le spese per la ufficiatura e la  manutenzione  ordinaria  della
cattedrale sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico in tutto
o in parte del capitolo, e' ammessa fra le passivita'  una  somma  da
stabilirsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito  il
proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle  spese  anzidette,  con
riguardo alla importanza della chiesa  e  della  sede,  nonche'  alla
entita' dell'onere e del  reddito  patrimoniale  netto  del  capitolo
stesso.