Art. 41. Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. Al canonico o beneficiato minore investito dall'autorita' ecclesiastica anche di altro beneficio suscettibile di supplemento di congrua, spetta un solo assegno supplementare, con facolta' di opzione. Tuttavia a decorrere dal 19 giugno 1927, quando uno dei benefici consista in una vicaria o cappellania curata autonoma, puo' essere concesso un secondo assegno, ma il cumulo dei due assegni non puo' superare il limite della congrua stabilito dal precedente art. 33. Quanto alle spese di culto, l'investito ha diritto a conseguire tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformita' degli articoli 24 e 25.