(Testo Unico-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
 
              Art. 23 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Se fra le attivita' siano comprese prestazioni in generi o derrate,
oppure delle rendite in danaro in  notevole  misura  esigibili  fuori
della sede del vescovo, sono ammesse fra le passivita'  le  spese  di
riscossione in ragione del 5 per cento,  purche'  sia  dimostrata  la
esistenza di un esattore retribuito.