(Testo Unico-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
 
Art. 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 17 del Concordato  con
la Santa Sede, reso esecutivo con l'art.  1  della  Legge  27  maggio
                            1929, n. 810. 
 
  Al vescovo,  arcivescovo,  prelato,  od  abate,  titolare  di  piu'
diocesi unite in perpetuo, e' dovuto un solo assegno supplementare di
congrua, da liquidarsi in base al  cumulo  dei  redditi  netti  delle
relative mense. 
  Al titolare delle diocesi  unite  in  conseguenza  della  riduzione
prevista dagli art. 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929 con la S.
Sede, e' conservato invece il diritto a percepire tutti  gli  assegni
per supplementi di congrua dovuti a norma delle presenti disposizioni
ai titolari delle singole diocesi unite.