(Testo Unico-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Al   vescovo,   arcivescovo,   prelato,    od    abate    investito
temporaneamente  di  piu'  diocesi  suscettibili  di  supplemento  di
congrua e' dovuto un solo  assegno  supplementare,  con  facolta'  di
opzione.