Art. 55. Art. 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Nel caso di nuova investitura, anche se per effetto di raggruppamento delle diocesi a' sensi del 2° comma dell'art. 52, si puo', a domanda del titolare, o di ufficio, procedere alla revisione della liquidazione, con riferimento alla situazione patrimoniale alla data della nomina.