Art. 60. Art. 2 Legge 14 luglio 1887, n. 4727. Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 17 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 33 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Quando vengano a mancare per morte o per altra causa, i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, ed in genere i ministri di culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali fu mantenuta temporaneamente la riscossione delle decime ed altre prestazioni, a tenore dell'art. 1, comma 2°, della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'amministrazione del Fondo per il culto deve corrispondere ai loro successori un annuo assegno in somma non superiore al corrispondente ammontare delle decime, e nei limiti di lire 6000 per i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, e di lire 800 per gli altri ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora alla data di nomina del nuovo investito il reddito netto dei rispettivi benefici fosse inferiore alle somme anzidette. Nelle provincie in cui e' a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai ministri del culto di cui sopra, l'amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere dal 6 agosto 1892, rimane sostituita ai comuni stessi per quella parte che tiene luogo delle decime abolite con leggi e decreti anteriori alla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e sempre alle condizioni e nei limiti di somma rispettivamente stabiliti come sopra. La sostituzione e' limitata alla sola parte degli assegni che i comuni corrispondono a titolo di congrua, esclusi quelli relativi a spese di coadiutoria, di culto o ad altro titolo. Per la liquidazione degli assegni in surrogazione delle decime abolite sono applicabili le presenti disposizioni.