Art. 68. Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 25 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. Durante la vacanza del beneficio l'assegno supplementare di congrua non viene corrisposto. Sono invece corrisposti all'Ordinario diocesano, quale amministratore del beneficio vacante, gli assegni e le prestazioni d'indole patrimoniale, gli antichi assegni erariali di congrua, quelli concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e gli assegni erariali o patrimoniali dovuti a titolo di indennita' di alloggio, spese di culto, od ufficiatura della chiesa.