(Testo Unico-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
             Art. 3 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Nella determinazione dei redditi costituiti da annualita'  o  altre
prestazioni  periodiche  provenienti  da  impiego  di  capitali,   da
enfiteusi, da censi, o da altro titolo, non si tiene conto di  quelli
che  fossero  estinti,  o  divenuti  inesigibili,  sempreche'   siano
presentati in originale o in copia autentica i titoli, gli atti ed  i
documenti comprovanti la estinzione, o la inesigibilita'. 
  Dell'aumento del  quinto  delle  prestazioni  perpetue  in  danaro,
stabilito dall'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998,  si  tiene
conto, agli effetti della liquidazione, con la  decorrenza  stabilita
nell'art. 4.