(Testo Unico-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
 
Art. 32 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 14 R. decreto-legge 28
febbraio 1924, n. 354. Art. 26 R. decreto-legge 7  gennaio  1926,  n.
13. Art. 6 del Concordato  con  la  Santa  Sede  reso  esecutivo  con
           l'articolo 1 della Legge 7 maggio 1929, n. 810. 
 
  Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono  gli  ecclesiastici
in  ragione  del  loro  ufficio  sono  esenti  da  sequestro   e   da
pignoramento nella stessa misura stabilita per  gli  stipendi  e  gli
assegni degli impiegati dello Stato. 
  E' ammessa la  cessione  degli  assegni  sopraindicati,  fino  alla
concorrenza di un quinto solo in scomputo  o  a  garanzia  di  debiti
contratti  o  da   contrarsi   con   la   prescritta   autorizzazione
nell'interesse del beneficio o della chiesa. 
  Quando risulti che l'investito abbia riscosso somme  non  dovutegli
l'amministrazione ha  facolta'  di  ritenerne  l'intero  importo  nel
pagamento di assegni e relativi  arretrati,  anche  se  questi  siano
dovuti per altro beneficio, salva sempre ogni altra azione.