Art. 87. Art. 9 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 18 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. L'imposta sui redditi agrari puo' essere ammessa fra le passivita' subordinatamente alla revisione della corrispondente rendita gia' computata fra le attivita' della liquidazione.