Art. 91. Art. 1 R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415. Art. 26 Legge 27 maggio 1929, n. 848. L'eliminazione dal passivo della tassa di mano-morta in conseguenza dell'esenzione disposta dagli articoli 6 e 40 del testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e della quota di concorso, non piu' dovuta dal 1° luglio 1929, viene effettuata in occasione di nuova intestazione degli assegni, e nel caso di revisione parziale o totale della liquidazione.