(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 111)
 
                              Art. 111. 
 
                       (Art. 111 T. U. 1926). 
 
  Non  si  puo'  esercitare  senza  licenza   del   questore   l'arte
tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque  arte  di
stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. 
 
  La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. 
 
  E' ammessa la rappresentanza.