(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 113)
 
                              Art. 113. 
 
                       (Art. 114 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' disposto per la stampa periodica e per  la  materia
ecclesiastica, e' vietato, senza  licenza  dell'autorita'  locale  di
pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione,  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni. 
 
  E' altresi' vietato, senza la predetta licenza, in luogo  pubblico,
o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni,  o  fare
uso di mezzi luminosi o acustici per  comunicazione  al  pubblico,  o
comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie. 
 
  I predetti divieti non si applicano agli scritti  o  disegni  delle
autorita' e delle pubbliche  amministrazioni,  a  quelli  relative  a
materie  elettorali,  durante  il  periodo  elettorale,  e  a  quelli
relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a  vendite
all'incanto. 
 
  La licenza e'  necessaria  anche  per  affiggere  giornali,  ovvero
estratti o sommari di essi. 
 
  Le  affissioni  non  possono  farsi  fuori  dei  luoghi   destinati
dall'autorita' competente. 
 
  La concessione della licenza prevista da  questo  articolo  non  e'
subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva  sempre  la
facolta' dell'autorita' locale di pubblica sicurezza di negarla  alle
persone che ritenga capaci di abusarne. Essa  non  puo'  essere  data
alle persone sfornite di carta di identita'. 
 
  Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli  estratti  o  sommari  di
essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza.