(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 116)
 
                              Art. 116. 
 
                       (Art. 117 T. U. 1926). 
 
  Il  questore,  sentito  il  Consiglio   provinciale   dell'economia
corporativa, puo' subordinare  il  rilascio  della  licenza,  di  cui
all'articolo precedente, al deposito di una cauzione,  determinandone
la misura e la forma in cui deve essere prestata. 
 
  La cauzione  e'  a  garanzia  di  tutte  le  obbligazioni  inerenti
all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui e' subordinata
la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto,
su proposta del questore, dispone con decreto  che  la  cauzione  sia
devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato. 
 
  Lo svincolo della cauzione non puo' essere ordinato dal questore se
non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione  dell'esercizio,
il  concessionario  abbia  provato  di  non  avere  obbligazioni   da
adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.