Art. 118. (Art. 119 T. U. 1926). L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.