(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 118)
 
                              Art. 118. 
 
                       (Art. 119 T. U. 1926). 
 
  L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle  quali  sono
soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di
trasporto  e   gli   uffici   pubblici   di   affari   non   dispensa
dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. 
 
  Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del
regolamento.