(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 120)
 
                              Art. 120. 
 
                       (Art. 121 T. U. 1926). 
 
  Gli  esercenti  le  pubbliche  agenzie  indicate   negli   articoli
precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari,
nel  modo  che  sara'  determinato  dal  regolamento,  ed  a   tenere
permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la
tabella delle operazioni alle quali attendono, con la  tariffa  delle
relative mercedi. 
 
  Tali esercenti  non  possono  fare  operazioni  diverse  da  quelle
indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di  quelle
indicate  nella  tariffa  ne'   compiere   operazioni   o   accettare
commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro
documento, fornito di  fotografia,  proveniente  dall'Amministrazione
dello Stato.